Art. 3.

      1. La provincia di Foggia può delegare agli enti di cui all'articolo 2, comma 2, il compimento di specifiche attività.
      2. I soggetti privati, singoli o associati, con priorità per le cooperative costituite da disoccupati, che intendono realizzare iniziative compatibili con le finalità della presente legge possono presentare progetti atti al recupero e alla valorizzazione del territorio del subappennino Dauno, a valere sulle relative disponibilità.